Il nuovo Decreto Legislativo che adegua la normativa nazionale in materia di batterie e rifiuti di batterie

Il 7 marzo 2026 è entrato in vigore il nuovo D.lgs. 10 febbraio 2026, n. 29, che adegua la normativa nazionale al Regolamento (UE) 2023/1542 in materia di batterie e rifiuti di batterie.
Il Decreto Legislativo 10 febbraio 2026, n. 29: contiene “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE”.
Con l’entrata in vigore della norma, il 7 marzo scorso, si passa ad un approccio più compiutamente circolare lungo tutto il ciclo di vita, viene rivisto il modo in cui le batterie devono essere progettate, immesse sul mercato, utilizzate, tracciate e poi raccolte e riciclate.
Il decreto aggiorna la classificazione delle batterie e degli accumulatori, tenendo conto delle tipologie e degli usi più recenti.
Le categorie indicate dal decreto, in linea col regolamento europeo, sono:
- Batterie portatili;
- Batterie industriali;
- Batterie Starting Lightning Ignition (SLI, quelle dei veicoli a combustione interna, ad esempio);
- Batterie Light Means of Transport (LMT, quelle dei monopattini elettrici, ad esempio);
- Batterie Electric Vehicle (EV, quelle delle auto elettriche).
Esso stabilisce obiettivi di raccolta e trattamento ambiziosi e specifici, in particolare:
Per i rifiuti di batterie portatili:
- almeno il 63% entro il 31 dicembre 2027
- almeno il 73% entro il 31 dicembre 2030
Per le batterie per mezzi di trasporto leggeri:
- almeno il 51% entro il 31 dicembre 2028
- almeno il 61% entro il 31 dicembre 2031
La gestione di batterie e accumulatori, una volta terminato il loro ciclo di vita, è regolata secondo il principio della cosiddetta responsabilità estesa del produttore (EPR), in base alla quale tutti coloro che immettono sul mercato pile e accumulatori (i “produttori”) sono tenuti ad occuparsi finanziariamente ed organizzativamente della raccolta e della corretta gestione a fine vita.
Nello specifico alcuni obblighi:
- Conformità dei prodotti alle norme di sicurezza e impatto ambientale.
Le batterie e gli accumulatori immessi sul mercato devono essere conformi alle normative di sicurezza e di impatto ambientale stabilite dal Regolamento (UE) 2023/1542. Questo include, ad esempio, la marcatura CE delle batterie, che attesta la conformità ai requisiti europei di sicurezza e prestazione; - Responsabilità Estesa del Produttore (EPR).
I produttori in quanto responsabili possono adempiere a questa responsabilità in forma individuale o attraverso sistemi collettivi di gestione (i cosiddetti consorzi); - Registrazione al Registro dei produttori di batterie.
I produttori che immettono nuove batterie sul mercato nazionale sono tenuti ad iscriversi al Registro dei produttori di batterie (vedi oltre); - Comunicazione e trasparenza.
I produttori sono tenuti a fornire annualmente dati completi sulla quantità di batterie immesse sul mercato e sul loro trattamento attraverso i sistemi di gestione, comunicando questi dati al Registro dei produttori e alle autorità competenti; - Garanzia finanziaria.
I produttori devono prevedere una garanzia finanziaria per la copertura dei costi di gestione delle batterie a fine vita; - Obbligo di adesione al Centro di coordinamento batterie
Semplificazioni
Il decreto semplifica alcune procedure, in particolare viene introdotta l’esenzione dagli obblighi autorizzativi previsti dal Testo Unico Ambientale per le pile portatili.
Niente più procedure di registrazione o autorizzazione ordinaria, né l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per chi allestisce un punto di raccolta, quindi: niente registro cronologico di carico e scarico, nessun obbligo di comunicazione annuale (Modello Unico di Dichiarazione ambientale) e di iscrizione al portale di tracciabilità dei rifiuti (RENTRI); nessun formulario identificativo del rifiuto (FIR) per il trasporto delle batterie dai punti di raccolta verso i centri di stoccaggio o gli impianti di trattamento.
Centro di coordinamento batterie
Quello che era il “Centro di coordinamento nazionale pile e accumulatori” (CDCNPA) cambia nome in “Centro di coordinamento batterie” (CdC batterie) e in parte aggiorna le proprie funzioni.
il Centro di coordinamento – al quale aderiscono obbligatoriamente tutti i sistemi collettivi e individuali di gestione dei rifiuti di batterie – ha il compito di ottimizzare e uniformare le modalità di gestione dei rifiuti di batterie su tutto il territorio nazionale, coordinando i sistemi di gestione collettivi e individuali, assicurando che vengano rispettati gli obiettivi di raccolta e trattamento delle batterie a fine vita.
In particolare:
- Definisce modalità omogenee di raccolta e ritiro dei rifiuti di batterie, garantendo la concorrenza e non discriminando le aree geografiche;
- Raccoglie annualmente i dati relativi alla raccolta e al trattamento delle batterie e li rende disponibili all’ISPRA e alle autorità competenti;
- Collabora con le associazioni di categoria e gli impianti di trattamento per migliorare la qualità del riciclaggio e promuovere campagne di sensibilizzazione per il corretto smaltimento delle batterie;
- Monitora i flussi di rifiuti per garantire il raggiungimento degli obiettivi di recupero e, se necessario, adotta misure correttive per i produttori e i sistemi di gestione che non raggiungono gli obiettivi stabiliti;
- Calcola annualmente i tassi di raccolta (conformemente all’allegato XI al Regolamento);
- Adotta le opportune misure per conseguire gli obiettivi di raccolta. E in caso di mancato raggiungimento, adotta “misure correttive nei confronti dei produttori e dei sistemi di gestione a cui essi aderiscono”.
Tavolo nazionale batterie
Nasce il Tavolo nazionale batterie, organismo con funzioni consultive cui partecipano:
- Un rappresentante del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (presidente),
- Un rappresentante del Ministero delle imprese e del made in Italy (vicepresidente),
- Rappresentanti di ministeri della salute, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’interno;
- Esperti di ISPRA, ACCREDIA (Ente italiano di accreditamento), e altre agenzie governative;
- un rappresentante del Centro di coordinamento batterie;
- Rappresentanti di associazioni industriali, ambientaliste e dei consumatori, e dei comuni (ANCI).
Il Tavolo, come accennato, svolge funzioni di consulenza e coordinamento, focalizzandosi sull’implementazione delle normative relative alla raccolta, gestione e smaltimento delle batterie, al fine di garantire che vengano raggiunti gli obiettivi di riciclo e recupero.
Registro Nazionale dei Produttori di batterie
Viene istituito un registro produttori specifico per le batterie e gli accumulatori, parte integrante del Registro nazionale dei produttori. Tutti i produttori di batterie devono iscriversi obbligatoriamente a questo registro per adempiere agli obblighi di responsabilità estesa del produttore (EPR).
Le novità per i consorzi
Le nuove norme portano anche novità per i cosiddetti consorzi o PRO (Producer Responsibility Organization): i soggetti collettivi attraverso i quali i produttori possono garantire la conformità alle nome sulla responsabilità estesa.
In particolare i consorzi sono tenuti ad ottenere il riconoscimento da parte del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica: riconoscimento che avviene previa verifica del rispetto degli obblighi previsti dal decreto.
Il decreto stabilisce poi che il Ministero dell’ambiente, di concerto quello delle imprese e del made in Italy, approvi (entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto) lo statuto-tipo “a cui devono conformarsi gli statuti dei sistemi collettivi”.
Altri obblighi hanno a che fare con la comunicazione ai consumatori. I consorzi sono tenuti a realizzare campagne di comunicazione per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della raccolta differenziata delle batterie e sui benefìci ambientali ed economici del loro recupero e riciclaggio.
Impianti di trattamento
Il decreto legislativo 10 febbraio 2026, n. 29 stabilisce l’obbligo per gli impianti di trattamento dei rifiuti di batterie di iscriversi al Centro di Coordinamento Batterie: una forma di garanzia sulla qualità del trattamento.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, il Centro di coordinamento batterie deve predisporre un apposito registro telematico in cui i titolari degli impianti di trattamento dei rifiuti di batterie sono tenuti ad iscriversi (mediante semplice comunicazione e senza ulteriori oneri).
Gli impianti dovranno inoltre comunicare annualmente le quantità di rifiuti di batterie trattati.
Controlli e sanzioni
Il decreto prevede anche meccanismi di controllo per assicurarsi che i produttori e gli impianti di trattamento rispettino gli obblighi di registrazione, gestione e riciclaggio delle batterie. In caso di mancato adempimento, sono previste sanzioni amministrative proporzionate alla gravità delle violazioni.
Le principali sanzioni riguardano la mancata registrazione al Registro dei produttori di batterie o a quello degli impianti di trattamento; inadempimento degli obblighi di raccolta, trattamento e riciclo; non conformità nella gestione dei rifiuti.
Le sanzioni possono variare in base alla gravità delle violazioni e sono applicate dalle autorità competenti, che hanno il compito di monitorare la conformità della normativa.