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Direttiva 96/49/CE del Consiglio del 23 luglio 1996 relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia

trasporto ferroviario merci pericolose

DIRETTIVA 96/49/CE DEL CONSIGLIO del 23 luglio 1996 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità Europea, in particolare l’articolo 75, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Comitato economico e sociale (2),
deliberando a norma della procedura di cui all’articolo 189 C del trattato (3),
(1) considerando che nel corso degli ultimi anni il trasporto di merci pericolose per ferrovia è aumentato in misura significativa, con il conseguente aumento dei rischi in caso di incidenti e che pertanto devono essere adottate misure affinche’ questo genere di trasporto si effettui nelle migliori condizioni di sicurezza possibili;
(2) considerando che tutti gli Stati membri della Comunità sono parti contraenti della convenzione relativa ai trasporti ferroviari internazionali (COTIF), che nell’appendice B definisce le norme uniformi concernenti il contratto di trasporto ferroviario internazionale di merci (CIM), il cui allegato 1 contiene il regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia (RID), e che l’ambito geografico d’applicazione della convenzione si estende al di là della Comunità;
(3) considerando che detta convenzione non contempla il trasporto nazionale di merci pericolose per ferrovia; che è quindi importante assicurare l’applicazione uniforme delle norme di sicurezza armonizzate in tutta la Comunità; che il mezzo più appropriato per pervenirvi è allineare al RID le legislazioni degli Stati membri;
(4) considerando che, nel rispetto del principio di sussidiarietà, il ravvicinamento delle legislazioni deve essere realizzato per assicurare ai trasporti nazionali e internazionali un elevato livello di sicurezza, per garantire l’eliminazione delle distorsioni della concorrenza, rendendo più agevole la libera circolazione di merci e servizi in tutta la Comunità, e per assicurare la coerenza con le altre disposizioni comunitarie;
(5) considerando che le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano l’impegno assunto dalla Comunità e dai suoi Stati membri, in base agli obiettivi fissati al capitolo 19 del piano d’azione 21 della Conferenza della CNUED di Rio de Janeiro nel giugno del 1992, di sforzarsi d’armonizzare per l’avvenire i sistemi di classificazione delle sostanze pericolose…