Procedure da attuare in seguito a sversamenti in acqua e sul suolo: un po’ di chiarezza tra M.I.S.E. e bonifica ambientale

Per chiarezza, come espresso nel Testo Unico Ambientale D.lgs. 152/2006 e s.m, che, in caso di sversamenti in acqua e sul suolo, si parla di M.I.S.E. (Messa In Sicurezza d’Emergenza) e non di bonifica ambientale.
Sostanzialmente, semplificando al massimo la questione, con la Messa in Sicurezza d’Emergenza lo Stato Italiano sta concedendo fiducia al cagionatore del danno e per interposta persona a chi incaricherà dei lavori, che nell’arco di 30 giorni la situazione verrà risolta perfettamente – ovviamente avallata da analisi di laboratorio, relazioni professionali e formulari di smaltimento rifiuti.
Diversamente, dovesse manifestarsi un’inconfutabile compromissione delle matrici ambientali, il responsabile del sinistro verrà “sollevato” da decisioni future e si passerà da messa in sicurezza a vera e propria bonifica ambientale, con il coinvolgimento degli Enti preposti e la convocazione della conferenza dei servizi dove verranno decise e messe in opera le soluzioni più adatte ad affrontare il problema.
Come da prassi in seguito a sinistro potenzialmente contaminante, nel rispetto di quanto disposto dal Testo Unico Ambientale D.lgs. 152/2006 e s.m., occorre una lettera di incarico che deve essere controfirmata e rimandata all’azienda incaricatat in modo che questa possa operare in nome e per conto del cliente per la successiva messa in sicurezza d’emergenza.
Il Testo Unico Ambientale, al Titolo V – Art. 242 (e successivi o correlati) prevede letteralmente:
Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell’inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 304, comma 2……
Semplificando, significa che in seguito ad incidenti, sinistri, ribaltamento del mezzo ecc.…, chi ha cagionato il danno (o sostanzialmente chiunque ne è a conoscenza) deve immediatamente attivarsi e procedere con:
- Comunicazione agli Enti di avvio M.I.S.E. (Messa In Sicurezza d’Emergenza come da parte quarta titolo V del D.lgs. 152/2006) inviata tramite PEC con apposita modulistica a Prefettura, A.r.p.a, Comune, Provincia.
- Incaricare una Società esperta in M.I.S.E. e bonifiche ambientali in possesso, cosa fondamentale, della Categoria 9 emessa dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali (costituito presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) che operi in nome e per conto vostro ad eseguire le attività di:
- Pompaggio, assorbimento e confinamento in adeguata baia rifiuti dei liquidi contaminati presenti su terreni, canali, corsi d’acqua e matrici sensibili in genere.
- Sfalcio e confinamento in adeguata baia rifiuti, per successivo smaltimento, di vegetazione costiera.
- Escavazioni e altre opere di confinamento inquinanti, rimozione rifiuti o terreni potenzialmente contaminati, predisposizione di baie di stoccaggio temporanee per il loro posizionamento in sicurezza.
- Irrorazione superficiale o lavaggio ad alta pressione con specifici composti biosurfattanti al fine di rendere perfettamente bonificate tutte le parti acquee, terrene, cementizie e metalliche.
- A fine lavori si procederà allo smaltimento dei liquidi aspirati, dell’inerte contaminato e degli assorbenti saturi, come disposto dal T.U.A. (Testo Unico Ambientale, D.lgs. 152/2006) e relativa dotazione legislativa di ambito.
- Tutti i rifiuti verranno trasportati con regolare formulario presso piattaforma autorizzata.
- Richiesta di presenza del personale A.r.p.a per prelievo campioni di terra e acqua.
- Affidamento dei campioni a laboratorio analisi autorizzato.
- A questo punto, una volta ricevute le analisi e sempre di concerto con A.r.p.a, si aprono tre strade:
- Le analisi risultano negative quindi si procede con la messa a dimora di nuovo terreno certificato.
- Dalle analisi si evince la presenza di inquinanti, quindi si procede con una ulteriore asportazione di acqua e terreno fino a che le nuove analisi ci daranno conforto a chiudere i lavori.
- Se i punti 1 e 2 non hanno raggiunto i risultati auspicati, quindi si passerà alla fase di bonifica vera e propria.
- Termine dei lavori con benestare A.r.p.a. e certificazione finale redatta dall’azienda incaricata in autocertificazione o in alcuni casi da geologo/ingegnere ambientale autorizzati.
In tutto questo, cosa fondamentale per il cliente, egli avrà adempiuto diligentemente a quanto disposto dalle normative ambientali in materia, quindi perfettamente in regola con le Leggi in materia ambientale che ricordiamo essere molto severe e ricadere nel penale per la maggior parte dei casi.
Contrariamente è doveroso ricordare che non adempiere a quanto descritto e nei tempi indicati dalla Legge, verrà considerato penalmente come inquinamento colposo.
La fattispecie penale di omessa messa in sicurezza o bonifica è introdotta dal nuovo art. 452-terdecies, che punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da 1 a 4 anni e con la multa da 20.000 a 80.000 euro chiunque, essendovi obbligato, non provvede alla bonifica, al ripristino e al recupero dello stato dei luoghi.